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![]() | Lotta contro la tratta delle donne
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A5-0127/2000 Il Parlamento europeo, - vista la comunicazione della Commissione (COM(1998) 726 - C5-0123/1999), - viste le sue risoluzioni dell'11 giugno 1986 sulla violenza contro le donne, del 14 aprile 1989 sullo sfruttamento della prostituzione e sulla tratta di esseri umani, del 16 settembre 1993 sulla tratta delle donne, del 18 gennaio 1996 sulla tratta di esseri umani e del 16 settembre 1997 sulla necessità di organizzare una campagna a livello di Unione europea per la totale intransigenza nei confronti della violenza contro le donne, - vista la sua risoluzione del 16 dicembre 1997 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul traffico di donne a scopo di sfruttamento sessuale (COM(96) 567 - C4-0638/96), - viste la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) del 18 dicembre 1979, in particolare l'articolo 6, la Dichiarazione ONU sull'eliminazione della violenza contro le donne (1993) e la Convenzione ONU sui diritti del bambino (1989), - vista la Dichiarazione e la Piattaforma di azione risultanti dalla Quarta Conferenza mondiale ONU sulla donna, svoltasi a Pechino nel settembre 1995, in particolare la sezione critica D, - vista la Dichiarazione ministeriale sugli orientamenti europei per misure efficaci di prevenzione e di lotta contro la tratta delle donne a fini di sfruttamento sessuale, adottata all'Aia il 24-26 aprile 1997 e considerando che soltanto uno Stato membro ha nominato un relatore nazionale contro la tratta delle donne, - vista l'azione comune del 24 febbraio 1997, adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, per la lotta contro la tratta di esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini, con la quale gli Stati membri sono impegnati a rivedere le loro legislazioni nazionali affinché talune infrazioni siano considerate illeciti penali e a introdurre sanzioni per quanto concerne la tratta di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale, - vista la raccomandazione 1325 (1997) adottata dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 23 aprile 1997, - visto il Piano d'azione per la lotta contro la criminalità organizzata adottato dal Consiglio europeo di Amsterdam il 16 e 17 giugno 1997, - vista la Conferenza internazionale sulla tratta delle donne, svoltasi a Vienna il 20-21 ottobre 1998, - visto il Piano d'azione sul modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di Amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, adottato dal Consiglio di Vienna il 3 dicembre 1998, - vista la decisione n. 293/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 gennaio 2000, che adotta un programma d'azione comunitaria sulle misure preventive intese a combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne (programma Daphne) (200-2005), - viste le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, - visto il Patto di stabilità per l'Europa Sudorientale, adottato il 19 giugno 1999 a Colonia, - vista la risoluzione sulla tratta delle donne e dei bambini adottata dall'Assemblea parlamentare dell'OSCE nel luglio 1999, - visto il progetto di Protocollo volto a prevenire, eliminare e punire la tratta degli esseri umani, in particolare delle donne e dei bambini, che integra la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, - visto l'esito dell'audizione pubblica del 23 febbraio 2000 sulla lotta contro la tratta delle donne, - visto l'articolo 47, paragrafo 1, del suo regolamento, - visti la relazione della commissione per i diritti della donna e le pari opportunità nonché il parere della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni. A. considerando che, secondo stime dell'ONU e dell'Organizzazione mondiale dei migranti, 4 milioni di persone sono vittime di tratta nel mondo e 500 000 entrano ogni anno nel territorio dell'Europa occidentale; che, come tutti gli indicatori mostrano, il numero delle vittime è in aumento e i flussi provenienti dai paesi dell'Europa centrale e orientale sono parimenti aumentati in misura drammatica venendo ad aggiungersi ai flussi già esistenti originari dell'Africa, dell'America latina, dei Caraibi e dell'Asia, B. considerando che la prostituzione non deriva, in linea di massima, da una scelta di vita, ma è un fenomeno strettamente collegato, in una determinata realtà sociale, alle possibilità economiche, sociali, politiche e culturali delle donne; che, di conseguenza, essa viene in un modo o nell'altro imposta alle persone che la praticano e che lo sfruttamento sessuale è un crimine grave; che è quindi necessario concentrare maggiori sforzi e risorse nella lotta contro la prostituzione coatta e il traffico di esseri umani, in particolare donne, a fine di sfruttamento sessuale, C. considerando che molte delle vittime della tratta degli esseri umani sono state rapite da bande internazionali, mentre altre sono state vendute dalle proprie famiglie o adescate con false promesse di lavoro, D. considerando che le donne e i bambini sono particolarmente esposti a questa forma contemporanea di schiavitù, compreso lo sfruttamento sessuale, per cui le vittime sono private di ogni diritto fondamentale, non dispongono di uno status giuridico e sono ridotte, attraverso minacce e maltrattamenti, ad uno stato di estrema dipendenza, E. considerando che molte donne vittime della tratta degli esseri umani si trovano attualmente sul territorio dell'Unione europea e che la maggior parte di esse è priva di qualsiasi accesso alla previdenza sociale, F. considerando che settori diversi dall'industria del sesso sono coinvolti nella tratta di esseri umani in generale, e nella tratta delle donne e dei bambini, in particolare, G. considerando che la tratta delle donne è un ramo della criminalità organizzata, con reti altamente strutturate, che ricava enormi profitti dallo sfruttamento di esseri umani ed è spesso coinvolto in altre attività criminali, quali traffico di droga e di armi, con sanzioni relativamente ridotte, H. considerando che si registra un aumento critico della violenza e della crudeltà mentale nei confronti delle vittime della violenza tra bande rivali, I. ritenendo che il regime di proibizione diretta e indiretta della prostituzione, vigente nella maggior parte degli Stati membri, crei un mercato clandestino monopolizzato dalla criminalità, che espone le persone coinvolte, soprattutto le persone immigrate, alla violenza e all'emarginazione, J. considerando che il trattato di Amsterdam (articolo 29 del TUE) ha indicato nella lotta contro la tratta di esseri umani uno degli obiettivi per l'attuazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, K. considerando che le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere contengono un mandato chiaro per l'UE affinché si impegni in un'azione di lotta contro la tratta di esseri umani, in particolare contro lo sfruttamento sessuale delle donne e dei bambini, essendo questo un settore in cui occorre concentrare gli sforzi per concordare in modo rapido e prioritario definizioni, incriminazioni e sanzioni comuni, L. considerando che nella dichiarazione ministeriale dell'Aia, del 26 aprile 1997, i Ministri della giustizia hanno invitato ciascuno Stato membro a nominare un relatore nazionale per informare il governo sugli sviluppi per quanto concerne l'estensione, la natura e i metodi della tratta delle donne, M. considerando che il Consiglio europeo di Tampere ha confermato la sua determinazione a combattere l'immigrazione clandestina, concentrando la lotta contro i responsabili della tratta di esseri umani e dello sfruttamento economico dei migranti; considerando che in tale occasione è stata sollecitata l'adozione di una legislazione che preveda sanzioni severe contro tali crimini, N. considerando che gli impegni e le dichiarazioni politiche non si sono tradotti adeguatamente in una legislazione penale; che la mancanza di disposizioni giuridiche specifiche sulla tratta delle donne in alcuni Stati membri e paesi candidati, le differenze tra i sistemi giuridici e la mancanza di cooperazione all'interno degli organismi giuridici e tra gli stessi nei paesi d'origine, di transito e di destinazione consentono ai trafficanti di operare in condizioni di impunità, O. considerando che la mancanza di una definizione comune della tratta di esseri umani rappresenta un ostacolo capitale ad azioni e politiche coerenti di lotta contro tale crimine, P. considerando che gli strumenti giuridici internazionali a disposizione, in particolare la Convenzione ONU del 1949 concernente la soppressione della tratta degli esseri umani e lo sfruttamento della prostituzione, sono inadeguati e che non esiste alcuno strumento internazionale in grado di affrontare tutti gli aspetti della tratta delle persone; che il motivo per cui tali strumenti sono percepiti come inadeguati è collegato anche ad una mancanza di volontà politica e di un impegno a dare priorità a tali questioni; Q. considerando che la tratta delle donne rappresenta un fenomeno complesso che comprende aspetti quali la violazione dei diritti umani, la lotta contro la criminalità organizzata, le politiche in materia di immigrazione e di visti, l'ineguaglianza fra i sessi, la povertà e le ineguaglianze socioeconomiche all'interno di un paese e tra paesi; osservando che vi è un consenso in merito all'esigenza di un approccio multidisciplinare che coinvolga tutti gli attori e di una cooperazione nazionale e internazionale tra i paesi di origine, di transito e di destinazione, R. considerando che l'Unione europea deve assicurare il coordinamento e la coerenza della sua azione nei diversi fori internazionali, quali le Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa, l'OSCE, il processo di revisione di Pechino, il Patto di stabilità per l'Europa Sudorientale e il G8, 1. condanna la tratta delle donne e dei bambini in quanto violazione intollerabile dei diritti umani fondamentali e, di conseguenza, azione delittuosa e sottolinea che tale violazione si manifesta in modo crescente e ripetuto nel territorio dell'UE; 2. approva la comunicazione della Commissione in cui si conferma l'impegno a mantenere ai primi posti dell'agenda politica dell'Unione la lotta contro la tratta delle donne e dei bambini e attende azioni/iniziative pratiche; 3. sottolinea l'esistenza di collegamenti tra tratta di persone, emigrazione e politiche di asilo; invita la Commissione ad analizzare in che misura le norme e le pratiche in materia di immigrazione dell'UE contribuiscono alla tratta e chiede un'impostazione specifica per affrontare il problema della tratta delle donne, che vada oltre gli aspetti relativi all'immigrazione illegale; 4. impegna la Commissione a sfruttare pienamente, nella prospettiva di combattere la tratta degli esseri umani a fini di sfruttamento sessuale, tutte le possibilità offerte dagli articoli 30, 31 e 34 del trattato sull'Unione europea; 5. invita la CIG ad inserire nel trattato una base giuridica chiara che consenta di combattere tutte le forme di violenza contro le donne compresa la tratta di donne integrando al tempo stesso la cooperazione tra autorità giudiziarie e tra forze di polizia nel pilastro comunitario allo scopo di raggiungere una maggiore coerenza legislativa e un più forte controllo democratico; 6. raccomanda una politica europea comune focalizzata su di un quadro giuridico, di applicazione ai fini della prevenzione, della repressione e della punizione dei rei, come pure della protezione e sostegno delle vittime; 7. ritiene che una definizione chiara e armonizzata della tratta sia una condizione preliminare per contrastare efficacemente la tratta delle donne e che tale definizione dovrebbe coprire tutte le pratiche analoghe alla schiavitù, oltre la prostituzione forzata e lo sfruttamento sessuale, come ad esempio il lavoro forzato e i matrimoni forzati; 8. invita gli Stati membri e i paesi candidati all'adesione: - a definire reato nelle loro legislazioni la tratta delle donne e le pratiche collegate assimilabili alla schiavitù e ad assicurare l'applicazione delle leggi esistenti, - a migliorare il coordinamento a livello nazionale ed istituire un'autorità centrale responsabile nella materia e per i reati ad essa connessi; - a istituire o rafforzare unità di polizia specializzate nella lotta contro tali traffici, - a migliorare i loro meccanismi di informazione e la cooperazione con i paesi di origine, di transito e di destinazione, Europol e Interpol, a livello di indagini e di procedure giudiziarie, al fine di individuare e smantellare reti attive in tali traffici e in altre attività criminali, prestando particolare attenzione in tale contesto al riciclaggio dei proventi di attività illecite, - a riferire annualmente sui progressi realizzati nei settori summenzionati; 9. invita la Commissione, tenuto conto della mediocre applicazione del Piano d'azione del 1997 e in conformità delle conclusioni di Tampere, ad avanzare proposte specifiche di armonizzazione delle legislazioni e dei metodi nazionali di indagine e delle procedure giudiziarie, al fine di assicurare: - una definizione armonizzata della tratta di persone che consenta una caratterizzazione per analogia di questo reato in tutti gli Stati membri, - sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive contro i trafficanti, - la giurisdizione extraterritoriale e l'estradizione per il reato di tratta di esseri umani; - il sequestro dei proventi di attività criminose e la possibilità legale di indennizzo e di risarcimento alle vittime per i danni economici, fisici e psicologici subiti; - la non criminalizzazione delle persone vittime dei traffici, compresa la loro non imputabilità per l'utilizzazione di certificati o documenti falsi a causa della loro situazione drammatica, così come la proibizione di qualsiasi tipo di internamento delle vittime in centri di detenzione; - l'adozione di misure di protezione, a favore delle vittime e dei testimoni e dei familiari di questi ultimi, anche nel paese di origine, e di una garanzia di sicurezza per le donne che testimoniano o che vogliano testimoniare; - la possibilità per le ONG di promuovere azioni legali a nome delle vittime, - l'inversione dell'onere della prova nei processi giudiziari per presunti reati di tratta in modo che ricada sul presunto trafficante in conformità di quanto disposto dalle costituzioni nazionali; - che la condizione di vittima della tratta non sia iscritta nel casellario giudiziario o in documenti pubblici o privati, e che tale condizione non possa essere utilizzata in nessun modo contro la vittima e neppure contro familiari o parenti, in particolare per quanto riguarda l'esercizio dei diritti, esercitati senza alcuna restrizione, di libera circolazione, residenza e ricerca di lavoro retribuito; - una confidenzialità assoluta degli esami medici e psicologici che potranno essere realizzati soltanto su richiesta della persona interessata e che dovranno essere accompagnati da un adeguato controllo preliminare e successivo; - un'analisi del fenomeno e dei dispositivi d'azione attualmente esistenti per combatterlo: dati e stime concrete (numero, origine, età e sesso delle persone interessate, raffronto delle legislazioni penali); - un esame dettagliato dei problemi riscontrati a livello del reperimento e dei tentativi di smantellamento delle reti e dell'individuazione di eventuali collegamenti tra organizzazioni mafiose; - un bilancio concreto della cooperazione di polizia e della cooperazione con i paesi terzi, in particolare i paesi candidati, e una rassegna dei dispositivi di accoglienza delle vittime; - una valutazione degli strumenti di bilancio necessari alla messa in atto delle azioni di sostegno che si impongono a livello dell'Unione europea; 10. sottolinea il ruolo fondamentale di Europol per quanto riguarda la prevenzione dei reati, le analisi e le indagini e invita il Consiglio a fornire i necessari sostegni e risorse e esorta la Commissione a potenziare, in cooperazione con gli Stati membri, le risorse di Europol per la lotta contro la tratta delle donne, sia in termini di personale che di risorse finanziarie; 11. invita gli Stati membri a disciplinare efficacemente la tendenza all'utilizzazione delle nuove tecnologie, in particolare di Internet, per la circolazione delle informazioni da parte delle organizzazioni di trafficanti, compresa la tratta di donne per corrispondenza; 12. invita la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri e i paesi candidati, ad adottare misure immediate ed efficaci per quanto concerne: - raccolta, analisi e scambio di dati compatibili tra i vari attori, comprese le ONG, - indagini sulle cause alla radice del fenomeno nei paesi di origine, in particolare la povertà, le condizioni socioeconomiche, lo status non paritario delle donne, il profilo e i moventi degli attori, in particolare delle vittime, - indagine sui meccanismi di mercato della domanda e dell'offerta per quanto concerne la tratta delle donne e il turismo sessuale, - campagne di informazione e prevenzione destinate alle vittime potenziali e ai funzionari governativi nei paesi di origine e di transito, - messa a punto di un sistema di allarme globale per il monitoraggio di probabili flussi di immigrati e di profughi, per adottare le prime misure di prevenzione della tratta di donne e di bambini, - attività d'informazione e di sensibilizzazione intese a ridurre la domanda, - promozione o rafforzamento di reti e di partenariati tra polizie, autorità giudiziarie, enti sociali e ONG, - formazione di forze di polizia, procuratori e autorità giudiziarie, nonché del personale delle Ambasciate, dei Consolati e degli Uffici per l'immigrazione, finalizzata all'individuazione delle vittime potenziali, - scambio delle migliori pratiche, e a elaborare una relazione annuale, facilmente accessibile al pubblico, sui progressi realizzati in tali settori; 13. invita Interpol a pubblicare regolarmente, a partire dalla fine dell'anno 2000, notizie sulla legislazione e sulle sanzioni applicate ai casi di prostituzione forzata e alla tratta delle donne e sui metodi utilizzati dalla polizia nella lotta contro la tratta, metodi che dovranno essere sottoposti a revisione e integrati con informazioni su tutti gli Stati membri e sui paesi candidati; 14. invita tutti gli Stati membri a dare seguito alla dichiarazione dell'Aia e a nominare senza indugio un relatore nazionale sulla tratta delle donne; 15. invita il Consiglio, in collaborazione con gli Stati membri, ad assegnare un funzionario di collegamento presso un'ambasciata degli Stati membri nei paesi candidati e nei paesi d'origine per la tratta delle donne e dei bambini; 16. richiama l'attenzione sull'emergere di nuove tendenze in materia di tratta e sulla situazione delle donne nelle zone belliche e post-belliche dove i disagi politici, sociali ed economici ed un'ampia presenza internazionale creano condizioni favorevoli allo sviluppo della tratta e invita le organizzazioni internazionali a sensibilizzare in questo senso il personale distaccato in tali zone; 17. invita gli Stati membri a fornire assistenza gratuita alle vittime della tratta che manchino dei mezzi sufficienti, in collaborazione con le autorità regionali e locali con le ONG, per quanto concerne: - alloggi idonei con sufficienti condizioni di sicurezza; - assistenza medica e psicologica nonché accesso a tutti i servizi sociali e sanitari, - consulenza legale e assistenza di un interprete competente durante le eventuali procedure amministrative e giudiziarie; - aiuti finanziari, un aiuto alla ricerca di occupazione temporanea, formazione professionale; - reintegrazione volontaria in condizioni di sicurezza nel paese d'origine ovvero integrazione nel paese di residenza o nel paese di destinazione finale, 18. sottolinea che le persone che sono oggetto di sfruttamento sessuale sono da considerarsi vittime; che, tenuto conto delle immense difficoltà che queste persone incontrano nel cercare di sottrarsi a tale fenomeno, l'Unione come pure gli Stati membri devono prevedere gli strumenti necessari al loro reinserimento attraverso la valorizzazione delle risorse comunitarie e la definizione di programmi di lotta contro l'esclusione sociale, nonché attraverso l'adozione di misure specifiche volte a reinserire le donne che praticano la prostituzione; 19. chiede alla Commissione di aggiungere alle iniziative suggerite: un'iniziativa intesa a favorire, in virtù dell'approccio pluridisciplinare che è stato giustamente adottato, la cooperazione fra tutti gli attori suscettibili di venire in aiuto alle vittime della tratta delle donne e degli uomini: ONG attive in tale settore e autorità giudiziarie e di polizia, sia negli Stati membri che nei paesi candidati, Europol e Interpol; 20. sottolinea il ruolo vitale svolto dalle ONG; invita i governi e la Commissione ad adottare misure intese a promuovere e a sostenere le ONG emergenti a livello locale e in particolare nei paesi candidati; 21. ritiene che i paesi di destinazione dovrebbero concedere alle vittime della tratta di esseri umani un permesso di soggiorno temporaneo, indipendentemente dal loro desiderio di testimoniare o meno dinanzi all'autorità giudiziaria che sono state vittime della tratta; chiede inoltre agli Stati membri di accordare, per motivi umanitari, nel quadro degli accordi di riammissione, un permesso speciale di soggiorno definitivo alle donne vittime della tratta; suggerisce che si autorizzino le ONG con riconosciuto prestigio nell'assistenza alle donne vittime della tratta ad esprimere un parere negativo o positivo nell'ambito delle procedure di concessione dei permessi di residenza; 22. plaude all'intento della Commissione di presentare, prima della fine della Presidenza portoghese, una proposta di misure legislative a favore delle vittime; 23. ritiene che la persecuzione per motivi di genere e, concretamente, la tratta di esseri umani dovrebbero giustificare la concessione dello status di rifugiato; 24. chiede alla Commissione: - di prendere in esame le sue attuali azioni concernenti le misure di prevenzione e i servizi di accoglienza delle vittime, a sottoporre a revisione le misure preventive e i servizi di accoglienza negli Stati membri e nei paesi candidati e ad elencare gli aspetti più difficili/i problemi fondamentali in questi settori; - di presentare una proposta per il rinnovo del programma STOP, ampliato ai paesi candidati all'adesione all'UE, con adeguato finanziamento; - di applicare il Programma Daphne 2000-2003 in conformità delle priorità indicate nelle relazioni del Parlamento e di assicurare un coordinamento con Tacis e Phare e altri precedenti programmi comunitari (Grotius, Odysseus, Oisin, Socrates) allo scopo di porre fine alla tratta nei luoghi dove ha origine, mediante un adeguamento delle legislazioni e il rafforzamento delle ONG nei paesi candidati; - di avviare, in collaborazione con gli Stati membri, una campagna pluriennale, comprendente campagne d'informazione nei paesi di provenienza delle vittime, contro la tratta delle donne, diretta tanto all'opinione pubblica quanto ai mezzi di comunicazione e, in particolare, alla popolazione maschile, di concerto con il Consiglio d'Europa e con le ONG, da portare avanti anche mediante contatti tra l'Unione europea e i paesi terzi, 25. invita in particolare la Commissione ad estendere le proposte che prevede di presentare, da un lato, alla tratta degli esseri umani in generale, onde includere la tratta degli uomini e dei minori e, dall'altro, alla tratta degli esseri umani che sono cittadini degli Stati membri dell'Unione europea; 26. sottolinea che, per essere efficace, la politica dell'UE intesa a combattere la tratta e la violenza contro le donne richiede adeguati finanziamenti e che a tal fine devono iscriversi nel bilancio UE stanziamenti sufficienti; 27. invita la Commissione e il Consiglio: - a collegare il processo di ampliamento all'applicazione di strumenti efficaci di prevenzione e di lotta contro la tratta di essere umani nei paesi candidati, - a collegare gli accordi di cooperazione tra i paesi candidati ed Europol al soddisfacimento di criteri specifici per quanto concerne le operazioni di polizia in materia di tratta in tali paesi; 28. richiama l'attenzione sulle regioni di origine, quali i paesi ACP, L'America Latina e l'Asia; invita la Commissione e gli Stati membri a intervenire sulle cause alla radice del fenomeno attraverso programmi contro la povertà finalizzati in particolare alle donne e strumenti di cooperazione allo sviluppo che assicurino uno sviluppo sostenibile e basato sulla comunità, e ad organizzare campagne di informazione; 29. chiede alla Commissione, al Consiglio e ai governi firmatari che tengano conto del necessario adattamento della legislazione e della necessità di perseguire la tratta degli esseri umani nei luoghi d'origine al momento della verifica dell'applicazione della clausola democratica nell'ambito degli accordi di cooperazione; 30. chiede al Consiglio di nominare un relatore UE sulla tratta; 31. chiede alla Commissione di occuparsi attivamente, nell'abito dei negoziati sul Protocollo ONU sulla tratta di persone, della definizione di tratta, del suo riconoscimento quale reato nazionale e internazionale e della coerenza con le legislazioni nazionali e i trattati in vigore; 32. esorta l'Unione europea a prendere l'iniziativa di una Convenzione ONU in materia di azione penale contro chi istiga, organizza o realizza una qualsiasi forma di tratta degli esseri umani; 33. raccomanda alle sue delegazioni interparlamentari di intrattenere regolarmente discussioni sul problema della tratta degli esseri umani in occasione delle riunioni con altri parlamentari e con la società civile; 34. chiede che i mezzi di comunicazione, in base ai loro codici deontologici, limitino o rinuncino alla pubblicità relativa al commercio sessuale allo scopo di rendere sempre più difficili gli affari illeciti delle organizzazioni che si occupano della tratta delle donne; 35. sottolinea che il Tribunale penale internazionale può divenire uno strumento efficace per combattere la tratta degli esseri umani ed esorta gli Stati membri a ratificare la Convenzione sul Tribunale penale internazionale; 36. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati.
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