In Parlamento

Interrogazione scritta alla Commissione sul benessere degli animali


Bruxelles, 5 marzo 2004

-In Italia il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.533 ha dato attuazione alla direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, fissando un termine di tempo massimo per la utilizzazione degli impianti di allevamento a box singoli e posta fissa, costruiti prima del 1° gennaio 1994, al 31 dicembre 2003.

-Con nota prot.n.600.10/24495/PA/4073 del 22 gennaio 1999 la Direzione Generale del Dipartimento Alimenti, Nutrizione, Sanitā Pubblica Veterinaria del Ministero della Salute, aveva a suo tempo chiarito ufficialmente a Regioni e Province Autonome oltre che alle categorie interessate che alla data ultima citata del 31 dicembre 2003 "non sono ammissibili deroghe sulla base delle norme vigenti".

-Questo sistema d'allevamento č stato ritenuto giā a suo tempo particolarmente cruento dal Comitato Scientifico Veterinario europeo per le sue condizioni di immobilizzazione e per l'anemia indotta ai vitelli cosiddetti "a carne bianca"; in Italia - terzo produttore europeo dopo Francia e Olanda - vengono allevati circa 470mila di questi animali ogni anno.

- Con nota n.33533/50.03.62 del 14 luglio 2003 la Regione Veneto-Dirigente del Servizio Sanitā Animale ed Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, ha diffuso un "atto d'indirizzo" con il quale si "ribadiva che non si debba procedere all'applicazione delle sanzioni previste (da 1500 a 9000 euro, sospensione dell'attivitā da uno a tre mesi in caso di reiterazione) per quegli allevatori che stanno finendo il ciclo produttivo di animali introdotti prima del 31.12.2003, e che dimostrano di aver iniziato i lavori di adeguamento di quelle strutture non a norma".

-Con nota dell'Assessore alla Sanitā datata 7 ottobre 2003, la Regione Lombardia "in riferimento alle numerose istanze inoltrate da parte delle Associazioni di categoria", "per evitare battute d'arresto alla economia agro-zootecnica", "ritenute valide le motivazioni addotte", "impartisce le seguenti disposizioni": "di concludere il ciclo di allevamento entro il 31 agosto 2004" per gli allevamenti che entro il 1 dicembre 2003 hanno dichiarato alla Asl "la loro volontā di adeguare l'allevamento" oppure "la loro volontā di cessare l'attivitā di allevamento al termine del ciclo di allevamento in atto". Secondo una stima questa deroga interessa il 21% degli allevamenti ovvero quasi 800 impianti.

-La Regione Piemonte, altrettanto importante per questo tipo di produzione, non ha concesso alcuna deroga alla normativa nazionale ed europea, informando a tempo dovuto gli allevatori delle modifiche necessarie ma non riuscendo ad evitare, di fatto, viste le decisioni delle vicine Regioni, una distorsione della concorrenza.

- giā due anni fa secondo stime, in Germania era stato adeguato il 100% degli impianti mentre in Italia si era ad appena il 20%.

Quali iniziative intende intraprendere per far rispettare la direttiva 91/629/CEE nelle Regioni italiane Lombardia e Veneto?

Gianni Vattimo