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![]() | Piano d'azione dell'Unione europea in materia di lotta contro la droga
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A5-0063/1999 Il Parlamento europeo, - vista la comunicazione della Commissione del 28 maggio 1999 concernente un "Piano d'Azione dell'Unione europea in materia di lotta contro la droga (2000-2004)" (COM(1999) 239) - C5-0093/99 - 1999/2095(COS)) (in appresso denominata "il presente piano d'azione" ), - visto l'articolo 152 del trattato CE, - visto l'articolo VI del trattato UE, - visto, in particolare l'articolo 34 del suddetto trattato che nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, nella fattispecie in materia di lotta contro la droga, ripartisce il diritto di iniziativa tra la Commissione e gli Stati membri, aumentando il margine di azione e le responsabilità della Commissione in questo settore e quindi il potere di controllo del Parlamento europeo, - visto l'articolo 39 TUE, che potenzia il ruolo del Parlamento nel processo legislativo a disciplina dell'adozione di decisioni quadro, decisioni e convenzioni relative, tra l'altro alla criminalità organizzata e al traffico di droga, - vista l'integrazione dell'acquis di Schengen nei trattati, - vista la relazione del 2 giugno 1998 al Consiglio europeo che include gli elementi di una strategia antidroga dell'UE dopo il 1999 sull'attività svolta nel settore della droga e delle questioni attinenti sotto la presidenza del Regno Unito (7930/2/1998 -C4-0409/98), - visto il piano di azione del Consiglio e della Commissione sul modo migliore di dare attuazione alle disposizioni del trattato di Amsterdam e istituire una spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia (C4-0692/98 - 1998/0923 (COS), approvato dal Consiglio europeo di Vienna nel dicembre 1998, - viste le pertinenti conclusioni dei Consigli europei di Dublino del dicembre 1996, di Cardiff del giugno 1998, di Vienna del dicembre 1998 e di Tampere dell'ottobre 1999, - viste le Convenzioni delle Nazioni Unite del 1961, del 1971 e del 1988 in materia di lotta contro la droga nonché la Dichiarazione politica e le risoluzioni della sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (UNGASS) dell'8 e 10 giugno 1998, - vista la direttiva 92/109/CEE del Consiglio del 14 dicembre 1992 relativa alla fabbricazione e alla commercializzazione di talune sostanze utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope, modificata dalla direttiva della Commissione 93/46/CEE e completata dal regolamento della Commissione (CE) n. 1485/96 nonché dal regolamento (CEE) 3677/90 del Consiglio relativo alla misure da prendere per impedire l'utilizzo di talune sostanze per la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, modificata con il regolamento (CEE) 900/92, - visto il piano di azione dell'Unione europea in materia di lotta contro la droga 1995-1999 (COM(1994) 234), - vista la decisione n. 102/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma di azione comunitario concernente la prevenzione della tossicodipendenza nel quadro dell'azione in materia di sanità pubblica (1996-2000), - viste le azioni comuni del Consiglio del 17 dicembre 1996, relative al ravvicinamento delle legislazioni e delle prassi negli Stati membri dell'Unione europea per lottare contro la tossicodipendenza e prevenire e lottare contro il traffico illecito di droga, e del 16 giugno 1997, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove droghe di sintesi, nonché l'azione congiunta del Consiglio del 3 dicembre 1998 sul riciclaggio dei capitali, sull'identificazione, il seguito, il congelamento, il sequestro e la confisca dei profitti del crimine, - visti gli altri strumenti della cooperazione giudiziaria e della cooperazione di polizia e doganale citati nella comunicazione (pag. 47-49) e, in particolare, i programmi OISIN, FALCONE e GROTIUS, - vista la proposta di modifica della direttiva 91/308/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla prevenzione dell'utilizzazione del sistema finanziario a fini di riciclaggio di capitali (COM(1999) 352), - vista la proposta di regolamento del Consiglio che completa il regolamento (CEE) 302/93 relativa alla creazione di un osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenza (OEDT) (COM(1999) 430), - viste le sue risoluzioni del 15 giugno 1995 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo concernente un piano di azione dell'Unione europea in materia di lotta contro la droga (1995-1999) e del 12 maggio 1998, sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa al controllo delle nuove droghe di sintesi ("designer drugs" ), la sua raccomandazione del 6 ottobre 1998 al Consiglio riguardante la cooperazione europea in materia di droga in occasione della sessione straordinaria dell'Assemblea generale degli Nazioni Unite (SEAGNU) sulle droghe e la sua risoluzione del 13 aprile 1999 sulla strategia antidroga dell'Unione europea dopo il 1999 sulle attività svolte nel settore della droga e delle questioni connesse sotto la presidenza del Regno Unito, - viste le relazione annuali dell'OEDT sullo stato del fenomeno della droga nell'Unione europea, - visti la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, della giustizia e degli affari interni e il parere della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia, A. considerando che il presente piano di azione fissa cinque obiettivi: (1) mantenimento della lotta contro la droga quale "massima priorità" delle azioni interne e esterne dell'UE; (2) approccio integrato ed equilibrato fra la riduzione della domanda e dell'offerta; (3) comparabilità dei dati; (4) cooperazione internazionale e sostegno alle Nazioni Unite; (5) mobilitazione di risorse "adeguate" senza chiedere nuove risorse, B. considerando tuttavia che il carattere di "massima priorità" che a quanto pare occorre mantenere non compare né nel dispositivo legale dell'Unione né nel suo impegno di bilancio; che è dubbio che si possano mobilitare risorse "adeguate" senza prevedere nuove risorse; che il presente piano d'azione redige pertanto un quadro troppo ottimista in merito all'impegno e alle effettive capacità dell'Unione e dei suoi Stati membri in materia di lotta contro la droga, C. considerando che quello che manca di più non sono strumenti, programmi o strutture bensì una volontà politica forte ed espressa senza ambiguità, anche in materia di politica estera, nonché il coordinamento e il seguito rigoroso delle iniziative in atto e un impegno di bilancio significativo; che fra l'altro le risorse disponibili nel bilancio comunitario per combattere la droga sono irrisorie rispetto alle sfide: circa 31 milioni di ECU per le misure sociali e appena 24 milioni di ECU per tutte le azioni di cooperazione nel bilancio 1998, stando ai dati forniti nel presente piano d'azione, D. considerando che la prossima presidenza portoghese dovrebbe convocare un Consiglio "interpilastri" straordinario consacrato alla lotta antidroga invitandovi i paesi candidati; che questo Consiglio dovrebbe riunirsi annualmente, al fine di adottare un progetto politico di lotta contro la droga, ambizioso e corredato da un calendario preciso; che questo Consiglio dovrebbe riunirsi ogni anno per valutare e adattare il piano, E. considerando che, senza pregiudizio per l'invito rivolto al Consiglio da parte del Consiglio europeo di Tampere a "adottare la Strategia europea di lotta contro la droga per il periodo 2000-2004 prima del Consiglio europeo di Helsinki" , quest'ultimo deve decidere, in principio, di convocare il Consiglio "interpilastri" straordinario di cui sopra; che una conferenza interistituzionale deve in particolare essere responsabile della preparazione di tale Consiglio, F. considerando che la necessità di riunire un Consiglio "interpilastri" può in particolare dedursi dalla conclusione n. 59 del Consiglio europeo di Tampere, particolarmente importante per la lotta contro la droga, stando alla quale "le questioni in materia di giustizia e di affari interni devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione di altre politiche e azioni comunitarie" e "tutte le competenze e tutti gli strumenti di cui dispone l'Unione, in particolare in materia di relazioni esterne, devono essere utilizzati in modo integrato e coerente per istituire uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia" , G. considerando che il ruolo di coordinamento delle operazioni di lotta antidroga, affidato al gruppo orizzontale droga (GHD) del Consiglio deve ancora essere potenziato; che esso potrebbe trasformarsi in "Gruppo di lavoro di alto livello" ; che sarebbe opportuno, nell'interesse del coordinamento interistituzionale informale sulle questioni della tossicodipendenza al quale si riferisce il presente piano d'azione, stabilire contatti diretti regolari tra il GHD e i competenti organi del Parlamento europeo, H. considerando che le politiche di riduzione della domanda, di cura e reinserimento sociale dei tossicodipendenti e di riduzione dell'offerta non sono tre politiche alternative o contraddittorie, ma parti indissociabili di una stessa politica trasversale, il cui fine ultimo è sempre il benessere sociale e degli individui, I. considerando che questa politica può concepirsi solo su lungo termine e può dare unicamente risultati progressivi a condizione di fare ampio uso dei mezzi educativi, sanitari e sociali e di disporre dei necessari mezzi e fondi, J. considerando che un elemento essenziale della politica in materia di droga in seno all'UE è costituito dal miglioramento della cooperazione fra le istituzioni dell'UE, gli Stati membri, le regioni e le città, K. considerando che la lotta contro la droga ha il suo motivo d'essere nell'aiutare il tossicodipendente a sbarazzarsi della propria dipendenza e che questo obiettivo comporta una lotta senza compromessi, coordinata tra tutti coloro che hanno potere decisionale, contro i trafficanti di droga, il cui traffico attualmente secondo i dati delle Nazioni Unite, rappresenta l'8% degli scambi mondiali, L. considerando che a livello internazionale nell'80% dei casi il crimine organizzato è legato al traffico di droga; che i legami tra quest'ultimo, il traffico di armi, il traffico nucleare, il terrorismo, "la mafia" , la corruzione e un certo numero di gruppi armati ed ambienti ufficiali sono notori, M. considerando che l'abuso di droghe è associato a disordini biologici, psicologici e sociali, a malattie, a problemi familiari e di lavoro, all'esecuzione di delitti, a incidenti stradali, ecc.; che la droga minaccia i giovani a un'età sempre più precoce; che occorre fare tutto il possibile per proteggere in via prioritaria i minori di 18 anni e ridurre il numero di decessi legati alla droga; che la lotta alla tossicodipendenza e alla politossicodipendenza deve andare di pari passo con la lotta all'alcolismo, le cui conseguenze disastrose per le famiglie e la società, sono almeno altrettanto drammatiche di quelle dovute alla droga, N. considerando che si devono adottare misure per far fronte all'incremento notevole, registrato in alcuni paesi dell'Unione europea, del consumo di bevande alcoliche da parte dei giovani, unito al consumo di droghe (specialmente droghe di sintesi), il che comporta l'aumento della delinquenza giovanile, incidenti stradali, insuccessi scolastici, tensioni familiari sempre maggiori, ecc., O. considerando che la repressione non deve esercitarsi contro il tossicodipendente in quanto tale, che al contrario deve essere aiutato dalla società, ma contro i trafficanti, le organizzazioni criminali responsabili della produzione, del trasporto e della distribuzione della droga, adeguando la legislazione in modo da rendere possibile un'azione rapida ed efficace per consegnare alla giustizia questi criminali, P. considerando che non può esistere una politica antidroga dell'Unione europea senza cooperazione con i paesi terzi; che gli accordi internazionali di lotta contro la droga e la clausola antidroga negli accordi conclusi fra l'Unione e i paesi terzi rivestono pertanto una priorità assoluta; che d'altra parte occorre rivedere la politica di cooperazione allo sviluppo, allineandola ai principi che figurano nella dichiarazione politica della sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del giugno 1998; che la pratica di una dialogo costruttivo non può essere l'alibi, con la scusa della Realpolitik, di una politica di laisser-faire, Q. considerando che nella sua nuova formulazione, l'articolo 152 TCE (sanità pubblica) consente oramai di svolgere anche vari programmi nazionali di riduzione dei rischi per la salute in quanto tale articolo dispone che "La Comunità completa l'azione degli Stati membri volta a ridurre gli effetti nocivi per la salute umana derivanti dall'uso di stupefacenti, comprese l'informazione e la prevenzione" ; essendo inteso che i massimi responsabili delle azioni concrete di assistenza e di riabilitazione sono gli Stati membri che finanziano anche il programma di assistenza, R. considerando tuttavia che per non trasmettere un messaggio confuso e controproducente occorre che questi programmi si basino su un'iniziativa il cui fine dichiarato sia quello di liberare il tossicodipendente da questa dipendenza e di migliorare la qualità della sua vita, S. considerando che la droga minaccia la salute dei cittadini, compresi gli stessi tossicodipendenti, e che anche per limitare il numero dei decessi è opportuno favorire e sviluppare programmi di aiuto, informazione, reinserimento e di riduzione del danno senza precludere agli Stati membri l'adozione di misure e sperimentazioni ad hoc, T. considerando che un gran numero di tossicodipendenti è rinchiuso nelle carceri europee per reati legati alla droga (traffico, spaccio, furti, etc.) e che, quindi , è opportuno favorire e sviluppare anche in questi luoghi i programmi di cui al punto precedente, U. considerando che l'Unione europea deve incoraggiare la ricerca medico-scientifica diretta a migliorare i metodi di disintossicazione per contribuire a ridurre la domanda, V. ricordando la necessità di legare la lotta alla povertà e alla disoccupazione ai problemi della tossicodipendenza e alla delinquenza urbana e, nel contempo, evidenziare e rispettare il principio di sussidiarietà nelle questioni attinenti alla delinquenza giovanile e urbana; stimando che tale progetto potrebbe iscriversi nel quadro dell'azione contro la delinquenza urbana che il Parlamento dovrebbe includere nel bilancio 2000 (linea B5-820N), W. considerando che i progetti che rientrano nel programma d'azione comunitario per la prevenzione della tossicodipendenza (1996-2000) e quelli che saranno finanziati dal prossimo programma d'azione devono essere mirati e devono esser oggetto di una valutazione rigorosa, e concepiti in sinergia con i programmi nazionali, in funzione degli obiettivi del piano d'azione, X. è particolarmente inquieto al pari della Commissione, in merito alla "riduzione rilevante dell'impegno finanziario degli Stati membri nel settore delle iniziative sociali" (pag. 61), Y. considerando che la confisca dei proventi della criminalità legati alla droga deve essere integrata dalle decisioni necessarie per destinare questi profitti a programmi di prevenzione e di reinserimento dei tossicodipendenti, nonché a programmi di sostegno per le loro famiglie, Z. considerando che occorre sfruttare tutte le possibilità offerte dall'articolo 30 TUE, che disciplina la cooperazione di polizia, in particolare tramite Europool, e dall'articolo 31 TUE che riguarda l'azione in comune nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale, compresa la definizione di norme minime nel settore del traffico della droga; che il piano d'azione concernente l'attuazione dello spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, approvato dal Consiglio europeo di Vienna, menziona la definizione di queste regole, AA. considerando che occorre rafforzare anche la direttiva relativa al riciclaggio di capitali, i cui risultati attuali in termini di sequestro di beni, stando a quanto affermato dalla Commissione, risultano modesti, e vigilare alla sua stretta applicazione; che la lotta contro il riciclaggio produrrà risultati convincenti solo se verrà effettuata a livello mondiale, ciò che non esclude tuttavia un approccio deciso all'interno dell'UE, AB. considerando che le nuove droghe di sintesi (NDS) rappresentano un potenziale pericolo e un nuovo problema, in particolare vista l'utilizzazione dei loro precursori, spesso leciti, a fini illeciti, e la facilità con la quale possono esser prodotte e il profilo spesso atipico dei loro consumatori; che se l'efficacia del dispositivo di allerta attuato a livello dell'Unione sembra soddisfacente, occorrerà valutare i risultati dell'azione a cui conduce negli Stati membri, AC. considerando che occorre darsi i mezzi per combattere l'utilizzazione di Internet ai fini di facilitare il traffico o la fabbricazione di droga, essendo inteso che i reati come il traffico di stupefacenti dovrebbero essere puniti in base alle leggi vigenti anche se sono commessi per il tramite di Internet, AD. considerando che i fornitori di Internet che cancellano dalla rete informazioni che inducono al crimine dovrebbero essere ricompensati con un marchio di qualità atto a rafforzare la loro posizione concorrenziale; che le informazioni atte a contrastare lo spaccio e l'abuso di stupefacenti sono di comune interesse e dovrebbero pertanto essere intensificate, essendo inteso che gli Stati membri dovrebbero evidenziare nelle loro campagne di informazione sanitaria i rischi per la salute risultanti dall'abuso di stupefacenti, AE. richiama l'attenzione sull'impatto che le nuove tecnologie, e in particolare Internet, possono avere in termini di abuso di droga, attraverso la diffusione di informazioni sui precursori chimici e sulla fabbricazione di droga, ma talvolta anche incitando direttamente all'abuso di stupefacenti, AF. considerando che il problema crescente del doping nello sport, che riguarda sì la salute ma anche questioni giuridiche, giudiziarie e di polizia, deve essere incluso nella strategia e nel piano d'azione antidroga dell'Unione europea; che il presente piano d'azione non fa che sfiorare il problema dell'armonizzazione legislativa e del coordinamento giudiziario e di polizia in questo settore, che sono stati invece auspicati da un certo numero di ministri dello sport degli Stati membri; che la volontà degli Stati membri e della Commissione, ricordata nelle conclusioni della Commissione, "di contribuire alla creazione di un organismo internazionale incaricato di questo problema in cooperazione con le organizzazioni sportive" , non basta, AG. considerando che il nesso esistente fra il consumo di droga e gli incidenti stradali deve condurre a un'iniziativa politica a livello comunitario, AH. considerando che occorre cooperare pienamente con le Nazioni Unite e il PNUCID (Programma delle Nazioni Unite per il controllo internazionale della droga), sottoscrivere ai principi fissati nella dichiarazione politica dell'UNGASS del giugno 1998 - responsabilità condivisa; integrazione del controllo delle droghe nelle politiche di sviluppo; equilibrio tra riduzione della domanda e riduzione dell'offerta; rispetto dei diritti dell'uomo; approcci multilaterali - e che occorra applicare le risoluzioni adottate in questa occasione, AI. che occorre tuttavia fare in modo, come ha chiesto il Parlamento, che i fondi dell'Unione europea destinatati al PNUCID non siano gestiti dai governi degli Stati terzi, che non offrono garanzie in materia di sana gestione dei fondi e di rispetto dei diritti umani, AJ. considerando che l'eliminazione della povertà nei paesi in via di sviluppo del Sud del mondo costituisce una delle principali condizioni preliminari della lotta contro la droga; che debbono essere compiuti tutti gli sforzi possibili per eliminare le condizioni sociali ed economiche che favoriscono il mantenimento della produzione di droga; che le preferenze generalizzate accordate dall'Unione europea ai paesi del Patto Andino e dell'America centrale nel quadro del Sistema di preferenze generalizzate (SPG) devono essere ampliate ulteriormente, fino a raggiungere almeno il livello accordato dall'UE ad altri paesi in via di sviluppo; che l'SPG da solo, tuttavia, non basta per motivare gli agricoltori a passare ad altre colture; che è opportuno accordare un sostegno particolare alle comunità che hanno deciso di abbandonare la produzione di droghe e materie prime da cui ottenere stupefacenti, affinché si possano sviluppare alternative, AK. considerando che dovrebbero essere stanziati i fondi necessari all'avvio del meccanismo di coordinamento e cooperazione in materia di droghe fra UE, America latina e Caraibi adottato in occasione del primo vertice di capi di Stato e di governo delle suddette tre regioni a Rio de Janeiro il 28 giugno 1999, AL. considerando, trattandosi della politica esterna, che a livello dell'Unione è essenziale definire e applicare un'azione volontaristica e coerente di lotta contro la produzione e il traffico di droga in particolare mediante accordi concernenti il riciclaggio di capitali e il rafforzamento della clausola antidroga mediante meccanismi di sospensione e sanzioni, AM. considerando che l'Unione europea deve mantenere stretti contatti con il gruppo di Dublino (Stati membri e Commissione, Stati Uniti, Canada, Giappone, Australia e Norvegia) e con i suoi sottogruppi, AN. considerando che nel quadro della strategia di preadesione occorre dare un'elevata priorità all'acquis relativo allo spazio di libertà, di sicurezza e giustizia, nella fattispecie a quello riguardante la lotta contro la droga; che occorre rivalutare le sezioni antidroga dei programmi PHARE e TACIS e in linea generale potenziare la cooperazione in materia di lotta contro il traffico e il transito della droga con i paesi candidati dell'Europa centrale e orientale, nonché con l'insieme dei paesi interessati, in particolare, i paesi dei Balcani, la Russia e i NSI, la Turchia e i paesi del Maghreb; che l'osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) deve vedere estesa quanto prima possibile, come proposto dalla Commissione, la propria missione di attuare progetti finanziati con il programma PHARE in materia di informazione sulla droga, AO. considerando che, trattandosi di programmi destinati ai paesi in via di sviluppo, l'ammissione di una carenza di risorse contrasta con l'affermazione non fondata secondo la quale gli sforzi della Comunità hanno avuto un successo notevole; AP. considerando che se non si migliorerà radicalmente il seguito degli strumenti e dei programmi che rientrano nel piano d'azione non verrà realizzata la condizione sine qua non di una politica efficace; che per consentire una valutazione a livello dell'Unione gli Stati membri devono fornire, con la stessa trasparenza alla quale sono tenuti nel settore economico, un bilancio esauriente delle rispettive politiche, AQ. considerando che il persistere della mancanza di dati non comparabili riguardanti il fenomeno della droga nei vari Stati membri è allarmante, come sottolineato ancora una volta nel capitolo VII del rapporto annuale 1998 dell'OEDT dedicato all'analisi delle spese pubbliche, AR. considerando che il ruolo dell'OEDT nella raccolta di dati e statistiche nonché nell'analisi delle politiche, delle legislazioni e delle prassi penali nell'Unione europea e nei paesi candidati all'adesione è essenziale; che, in mancanza di dati comparabili, fondati su definizioni e concezioni comuni, e di un bilancio all'altezza dei compiti ad esso affidati, l'Osservatorio non può svolgere il proprio compito in modo ottimale, AS. considerando che, nel corso della riunione speciale dedicata alla creazione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nell'Unione europea, svoltasi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, il Consiglio europeo - ha sottolineato l'importanza di un approccio globale nella lotta contro la droga e chiesto al Consiglio "di adottare la Strategia europea di lotta contro la droga per il periodo 2000-2004, prima del Consiglio europeo di Helsinki" (conclusione n. 50), - ha chiesto che sia attribuita la priorità alla cooperazione in materia di prevenzione e di criminalità legata alla droga (conclusione n. 42), - ha chiesto che siano immediatamente costituiti gruppi di inchiesta comuni, quale primo passo ,nella lotta in particolare contro il narcotraffico, su iniziativa e con la partecipazione di rappresentanti di Europol (conclusioni nn. 43 e 45), e sia così data un'adeguata attuazione al disposto dell'articolo 30, paragrafo 2, del TUE, - ha deciso di creare Eurojust che dovrà rappresentare per la cooperazione giudiziaria ciò che Europol rappresenta per quella di polizia (conclusione n. 46), - ha definito il narcotraffico uno dei settori in cui dovranno concentrarsi innanzitutto gli sforzi di armonizzazione dei codici penali nazionali (conclusione n. 48), invitando così ad avviare l'azione in comune prevista dall'articolo 31 lettera e) del TUE, - per quanto concerne il riciclaggio del denaro, ha invitato a elaborare norme comuni al fine di impedire il ricorso a società aventi sede fuori del territorio comunitario, nonché a concludere accordi con centri off-shore di paesi terzi (conclusione n. 57), - ha sottolineato la necessità di definire chiaramente priorità, obiettivi politici e misure per l'azione esterna dell'Unione nel settore della giustizia e degli affari interni (conclusione 61), Bilancio e obiettivi generali 1. condivide gli obiettivi del presente piano d'azione; riconosce l'onestà della Commissione nell'ammettere le carenze esistenti; tuttavia ritiene che essa tracci un quadro troppo ottimista dell'impegno e del successo dell'Unione e dei suoi Stati membri nella lotta contro la droga; 2. accoglie favorevolmente la strategia a lungo termine e trans-settoriale illustrata nel piano d'azione della Commissione, che tiene conto della necessità di un ulteriore trattamento e valutazione; nel contempo sottolinea tuttavia che tale strategia deve essere condotta in modo flessibile per potersi confrontare con le nuove tendenze dell'abuso di droghe, soprattutto tra i giovani, e deve includere anche approcci a livello locale e regionale; Volontà politica e processo decisionale 3. constata che oggi i mezzi di bilancio globali utilizzati dall'Unione europea appaiono minimi e il seguito dell'azione carente; ritiene che l'Unione europea dovrebbe ottenere ulteriori risorse, onde rafforzare le proprie misure per prevenire la tossicodipendenza, aiutare i tossicodipendenti e combattere il crimine; ritiene che ciascuno Stato membro dovrebbe stanziare risorse per programmi di assistenza atti a consentire ai tossicodipendenti di ottenere aiuti, in base a condizioni nazionali, per uscire dal cerchio della droga; chiede alla Commissione di presentare proposte finanziarie atte a realizzare le azioni previste; 4. invita gli Stati membri e l'Unione a far prova di una volontà politica più forte e, se con le risorse esistenti non si può ottemperare all'esigenza di misure più efficaci per combattere l'abuso di droghe e il loro traffico, ad impegnare mezzi maggiori, per quanto riguarda, da un lato, l'azione interna, in particolare nel settore educativo, sociale, sanitario e medico-scientifico (segnatamente l'incidenza sulla salute e la longevità) e, dall'altro, l'azione internazionale; denuncia, in virtù dell'articolo 6, paragrafo 4 TUE, che impone all'Unione di dotarsi "dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche" , il persistere dell'incompatibilità dei dati forniti dagli Stati membri in materia di droga e di tossicodipendenza e li esorta a rimediare d'ora in avanti a tale situazione; 5. ritiene che le politiche sperimentali effettuate da città e regioni per ridurre gli effetti nocivi sulla salute, ridurre la domanda di droghe e migliorare gli interventi intesi a prevenire la criminalità nonché le ricerche sugli effetti negativi sulla salute delle diverse sostanze assunte siano importanti per trovare nuovi modi per limitare i problemi in tale settore; 6. plaude agli obiettivi della Commissione di ridurre l'abuso di stupefacenti fra i giovani e la mortalità fra i tossicomani pur rilevando la mancanza di chiarimenti sui provvedimenti necessari, scadenzari e strategie di verifica per il raggiungimento di detti obiettivi; invita pertanto la Commissione a integrare in tal senso la sua esposizione; 7. invita la Commissione a coinvolgere le organizzazioni non governative nell'attuazione del piano d'azione nell'intento di presentare una strategia integrata ed equilibrata di lotta agli stupefacenti nella quale la riduzione della domanda e dell'offerta sono considerati fattori che si rafforzano a vicenda; 8. rileva che dovrebbero adottare tempestivi provvedimenti quegli Stati membri che, in base alle statistiche dell'ONU, costituiscono paesi di transito per il traffico di stupefacenti; 9. chiede alla prossima presidenza portoghese di convocare un Consiglio "interpilastri" straordinario consacrato alla lotta antidroga, invitandovi i paesi candidati; invita il Consiglio europeo di Helsinki a decidere, in principio, su tale convocazione; chiede l'organizzazione di una conferenza interistituzionale avente in particolare il compito di preparare il Consiglio "interpilastri" ; 10. chiede che questo Consiglio, che dovrebbe riunirsi annualmente, dia un segnale forte nel senso del rifiuto di considerare il fenomeno della droga come una fatalità, adottando un progetto politico di lotta contro la droga, ambizioso e corredato da un calendario preciso; 11. invita il Consiglio "interpilastri" a esaminare annualmente sulla base di un rapporto dell'OEDT, i progressi nell'attuazione, da parte dell'Osservatorio, di un sistema globale di informazioni sulle droghe e a mettere a punto gli strumenti metodologici necessari per l'attuazione; Obiettivi specifici e azione internazionale 12. sottolinea che occorre fare tutto il possibile per proteggere in linea prioritaria i minori di 18 anni grazie ad un lavoro di prevenzione e ad una maggiore assistenza ai genitori tossicomani di minori ponderando altresì la necessità di aumentare i bilanci comunitari e nazionali e proseguire l'azione concernente le nuove droghe di sintesi; richiede nel quadro di un'azione coordinata tra gli Stati membri, una più intensa azione preventiva precoce da realizzarsi nelle scuole; chiede che il programma COMENIUS vi contribuisca maggiormente; 13 . ritiene che l'azione di recupero dei tossicodipendenti costituisca, alla pari di altri, un pilastro fondamentale per la lotta alla droga, in quanto interviene sul fronte della domanda; a tal fine, sostiene e incoraggia l'importante azione sociale svolta dalle comunitá terapeutiche per il recupero dei tossicodipendenti, delle quali occorre intensificare la capacitá d'intervento; 14. invita la Commissione a porre l'accento, in sede di attuazione del piano d'azione, su maggiori interventi negli Stati membri per combattere la tossicodipendenza nelle carceri, tenendo presente che in tale contesto l'assistenza, misure che promuovono il reinserimento nella società e nella vita professionale, l'accesso a reparti privi di droghe nonché la possibilità di trasformare la pena detentiva in obbligo di sottoporsi a terapia devono essere considerati come elementi importanti; 15. invita la Commissione a valutare i vari approcci terapeutici e a introdurre il pluralismo nei programmi terapeutici, corredati di criteri di ammissione individualizzati e avendo come obiettivo la non dipendenza; 16. invita gli Stati membri ad attuare programmi a tutela della salute pubblica e individuale e ad adottare misure terapeutiche per i detenuti tossicodipendenti; 17. sostiene le priorità di ricerca in materia di droga enunciate nel Quinto programma quadro e desidera integrarle con gli aspetti sociali della produzione, la riduzione dei rischi per la salute connessi all'uso di droga e una valutazione dell'approccio multilaterale volto a limitare il commercio e la produzione; 18. insiste affinché l'Unione europea applichi in modo coerente, utilizzando il proprio peso politico e aiutando efficacemente i paesi interessati, una politica conseguente di lotta contro la produzione e il traffico di droga; insiste a tale fine sull'urgenza di un maggiore coordinamento tra il settore della giustizia e degli affari interni e della politica esterna, in particolare per quanto concerne sviluppo e politica commerciale; 19. chiede all'Unione europea e agli Stati membri di favorire e sviluppare politiche di riduzione del danno, senza precludere ai singoli Stati l'adozione di misure e sperimentazioni in questo campo; 20. si dichiara favorevole al rafforzamento e alla valutazione rigorosa dell'azione relativa al riciclaggio dei capitali; sottolinea il ruolo che dovranno svolgere in questo quadro Europol e progressivamente Eurjust, in collaborazione con la rete giudiziaria europea; chiede che l'Unione europea faccia il possibile perché questa iniziativa diventi una priorità a livello internazionale e affinché siano conclusi accordi bilaterali e multilaterali sul riciclaggio; ribadisce la propria richiesta che i fondi sottratti alla criminalità possono essere destinati a programmi di lotta contro la tossicodipendenza; 21. ritiene che la FATF svolga un ruolo essenziale nell'anti-riciclaggio e che il suo mandato dovrebbe essere rinnovato per un altro quinquennio; 22. chiede all'Unione e agli Stati membri di cooperare in modo costruttivo con le Nazioni Unite e con il PNUCID, applicando in particolare i principi della dichiarazione politica e le risoluzioni della sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite (UNGASS) del giugno 1998, consacrata alla lotta contro la droga; auspica a tal fine un chiarimento delle rispettive responsabilità dell'Unione europea e degli Stati membri nell'attuazione di queste risoluzioni; 23. ribadisce la sua richiesta affinché i fondi che l'Unione europea destina al PNUCID non siano gestiti dai governi dei paesi terzi, che non offrano garanzie in materia di sana gestione dei fondi e del rispetto dei diritti umani; 24. chiede di vegliare rigorosamente al rispetto della clausola antidroga negli accordi internazionali; a tale fine chiede che lo statuto di clausola "essenziale" le sia riconosciuto al pari della clausola "diritti dell'uomo" ; 25. auspica che il controllo del commercio estero di sostanze chimiche, basato sul regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio e sul regolamento (CEE) n. 3769/92 della Commissione nonché su vari accordi di controllo dei precursori conclusi con otto paesi dell'Organizzazione degli Stati americani, venga esteso anche ad altri paesi; 26. richiede l'inserimento nel piano d'azione di un'iniziativa interpilastri nel settore del doping nello sport, che deve riguardare anche l'armonizzazione delle legislazioni, il coinvolgimento delle associazioni sportive e la cooperazione giudiziaria e di polizia, compresi interventi preventivi e provvedimenti di salute pubblica anche per le attività sportive dilettantistiche; 27. invita a far ricorso all'articolo 71, paragrafo 1, lettera c) del TCE per armonizzare le disposizioni dei codici stradali degli Stati membri, per quanto concerne gli incidenti provocati dal consumo di droga; Strategia di preadesione 28. deplora la nascita di nuovi mercati della droga e di gruppi di trafficanti nei paesi dell'Europa centrale e orientale, favorita dalle difficoltà economiche e politiche in cui versano alcuni di tali paesi, e insiste sull'importanza dei programmi pluri-beneficiari PHARE in materia di droga; 29. sottolinea che la strategia di preadesione deve accordare un'elevata priorità al settore antidroga; sottolinea tuttavia che la valutazione dei risultati di progetti finanziati con le sezioni antidroga dei programmi PHARE e TACIS (rispettivamente pari a 11 e 4 milioni di ECU nel 1998) è fino ad oggi nettamente insufficiente; richiede che queste sezioni siano oggetto di una revisione fondamentale; approva la proposta della Commissione per un'ampia partecipazione dei paesi candidati (nonché della Turchia) all'OEDT; Valutazione 30. esige che la Commissione effettui sistematicamente, utilizzando in particolare l'esperienza dell'OEDT, un controllo e una valutazione rigorosi dell'insieme delle azioni svolte nel settore della lotta contro la droga, ad inclusione del settore dell'azione internazionale; insiste affinché gli Stati membri trasmettano un bilancio annuale esaustivo delle loro politiche e affinché la Commissione presenti su tale base una relazione annuale che definisca il bilancio globale dell'azione antidroga e consenta un raffronto delle politiche pertinenti; 31. chiede alla Commissione di finanziare programmi intesi a valutare le prassi invalse nei settori della prevenzione, della cura e del reinserimento nonché le loro ripercussioni sociali e sanitarie; la invita, sulla base delle conclusioni tratte, ad assistere gli Stati membri nella messa a punto delle rispettive politiche nazionali; Ruolo e mezzi dell'OEDT 32. invita l'OEDT a contribuire pienamente al controllo sistematico delle summenzionate azioni antidroga, a sviluppare la propria assistenza agli Stati membri per una valutazione della loro azione in materia di riduzione della domanda, ad applicare immediatamente i cinque indicatori epidemiologici armonizzati, a rafforzare il proprio sistema di valutazione dei rischi delle nuove droghe di sintesi, estendendolo ai prodotti dopanti; chiede pertanto che l'OEDT disponga di basi statistiche armonizzate e di mezzi che gli consentano di svolgere i propri compiti; 33. invita il Consiglio europeo a considerare la presente risoluzione come delle raccomandazioni in vista della sua riunione di Helsinki; si riserva di reagire, prima della riunione del Consiglio interpilastri di cui richiede la convocazione, agli orientamenti generali che il Consiglio europeo avrà definito nel settore della lotta contro la droga; 34. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, alla Commissione e al Consiglio, nonché ai Parlamenti e ai governi degli Stati membri e dei paesi candidati.
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