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Direttiva sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione e del danno ambientale


Relazione sulla responsabilità ambientale

Toine MANDERS (ELDR, NL)
Doc.: A5-0145/2003
Procedura: Codecisione, prima lettura
Dibattito: 13.05.2003

Incidenti come quelli di Seveso nel 1976, Baia Mare nel 2000 e Tolosa nel 2002, così come quelli dell'Erika e della Prestige non solo comportano qualche volta la perdita di vite umane, ma creano soprattutto danni seri e durevoli all'ambiente. È dunque necessario un sistema di protezione ambientale per la prevenzione di tali incidenti o almeno un sistema capace di affrontarne efficacemente le conseguenze. A questo riguardo la Commissione ha proposto una direttiva che fissa delle regole comunitarie sulla responsabilità, volte a prevenire e limitare i danni ambientali.

Con la relazione di Toine MANDERS (ELDR, NL), approvata con 18 voti a favore e 11 contrari, la commissione per gli affari giuridici ha adottato numerosi emendamenti alla proposta dell'Esecutivo, che si basa sul principio "chi inquina paga" e attribuisce agli Stati membri la responsabilità di garantire che il danno ambientale sia evitato, prendendo misure appropriate in caso di pericolo imminente, o sia efficacemente riparato, ristabilendo le condizioni originali quando il danno è già avvenuto. I costi di prevenzione e/o di riparazione dovranno essere sostenuti "dall'operatore" dell'attività in questione. La proposta prende in considerazione anche i casi di incidenti transfrontalieri e le relazioni dell'Unione europea con speciali convenzioni internazionali sull'inquinamento marino da petrolio e sui danni ambientali derivati da attività nucleari.

Gli emendamenti adottati, in alcuni casi emendamenti di compromesso proposti dal relatore e sostenuti dal suo gruppo e dal PPE/DE, spesso sono stati adottati con uno scarto di pochi voti poiché il gruppo socialista, i Verdi e il gruppo GUE/NGL si sono opposti ritenendo che non proteggessero adeguatamente l'ambiente. Alcuni di quelli respinti verranno probabilmente ripresentati in plenaria.

In linea generale, le modifiche approvate cercano di istituire un quadro legislativo più rigido, definendo contemporaneamente un migliore equilibrio tra gli interessi contrastanti dell'industria e degli ambientalisti.

Un emendamento amplia la definizione di "biodiversità europea" e di "danno alla biodiversità", mentre un altro estende il campo di applicazione della direttiva, dopo un periodo transitorio di 5 anni, ad un vasto numero di settori attualmente non inclusi, ad esempio l'inquinamento nucleare e quello marino, soggetti a specifiche convenzioni internazionali, a condizione che tali convenzioni non siano state ratificate dalla Comunità europea e/o dagli Stati membri entro il periodo transitorio. I deputati vogliono inoltre accelerare le procedure e renderle più efficaci, obbligando i responsabili di danni ambientali ad adottare le necessarie azioni preventive o di ripristino, senza aspettare che siano le autorità a chiederlo.

Un altro emendamento tende a ridurre il numero di esenzioni che permettono agli operatori di non sostenere i costi dei danni ambientali da loro causati. I parlamentari hanno votato anche per obbligare, più che incoraggiare, gli Stati Membri a promuovere regimi assicurativi che coprano i casi in cui un operatore non può essere considerato responsabile per i danni arrecati all'ambiente.

(Dall'Anteprima parlamentare)


Il lavoro delle Commissioni parlamentari

La proposta della Commissione crea una normativa quadro fondata sul principio della responsabilità ambientale per la prevenzione e riparazione del danno ambientale, mira ad assicurare che coloro che inquinano l'ambiente paghino per i danni prodotti e cosi' facendo, intende creare forti incentivi affinché le attività a rischio investano prima di tutto sulla prevenzione dei danni. Infatti, il principio generale sul quale si basa il testo è quello del "chi inquina paga". Per quanto riguarda il campo di applicazione della direttiva, essa si applica al danno ambientale causato dall'esercizio di una delle attività professionali elencate (nell'allegato I) o alla minaccia imminente di tale danno e si estende anche al danno alla bio-diversità. I danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, da inquinamento da carburante delle navi, da trasporto di materiali pericolosi, per mare, su strada, ferrovia, o battello (navigazione interna) non sono compresi nel campo di applicazione della direttiva, cosi come rimangono esclusi il danno e la minaccia derivanti da attività industriali nucleari.

La direttiva ha attirato l'attenzione delle principali ONG ambientaliste e di numerose associazioni di categoria (compagnie assicurative, camere di commercio, rappresentanti del padronato, enti locali) che si sono confrontate con i gruppi politici sui numerosi punti controversi che la direttiva presenta. Col voto in commissione JURI (Giuridica), durante il quale gli emendamenti proposti dal PSE sono stati bocciati, la direttiva è stata sensibilmente indebolita anche rispetto alla proposta iniziale della commissione. La sconfitta maggiore è da registrarsi nel campo di applicazione (laddove non si è tenuto conto dell'emendamento adottato in Commissione ENVI (Ambiente) che slegava la responsabilità dalle attività professionali previste dall'All. I), nel regime finanziario (in commissione ENVI si prevede l'obbligatorietà della garanzia per le attività previste all'Allegato I) e nelle eccezioni (non è passato l'emendamento che prevedeva la soppressione delle esenzioni per gli operatori che agiscono sulla base di un'autorizzazione e dello stato di conoscenza attuale). Gli emendamenti di compromesso presentati dai Verdi e GUE per la plenaria (che hanno chiesto al PSE di sottoscrivere) ripristinano in parte il testo votato in commissione ENVI.


Proposta di direttiva sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione e del danno ambientale

COM(2002)0017
COD/2002/0021

Relazione sulle decisioni della commissione giuridica rispetto alla posizione dalla commissione ambiente.

Campo di applicazione della direttiva - Art. 3
In Commissione ENVI si era votato per un'estensione del campo di applicazione della direttiva.
Si cancellava il regime di responsabilità causato nell'esercizio di attività professionali elencate all'all. I e si estendeva pertanto il campo di applicazione della direttiva a tutte le attività professionali (e sostanze usate in tali attività) che presentano un rischio potenziale o reale per la salute e l'ambiente.
In Commissione JURI è passato l'em. di compromesso 2 che ricollega il danno ambientale all'esercizio delle attività professionali dell'all. I. Inoltre, si aggiunge che la direttiva si applica, dopo un periodo transitorio di 5 anni e a condizione che la Commissione presenti una proposta specifica in merito, al danno ambientale causato dall'esercizio di qualsiasi attività professionale in grado di inquinare e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno. In merito al danno ambientale connesso al trasporto marittimo, la direttiva si applica, dopo un periodo transitorio di 5 anni, in tutti i casi in la Comunità europea e/o gli Stati membri non abbiano ancora ratificato gli accordi internazionali riportati nella proposta della Commissione.
Infine, in commissione JURI é passato un emendamento che esclude dal campo di applicazione della direttiva i danni coperti dalle convenzioni internazionali esistenti e future in materia nucleare.

Definizione di biodiversità - Art. 2 § 1
In commissione ENVI era passato l'em che definiva la biodiversità come "tutte le specie e le zone protette in cui vivono, come pure gli habitat protetti dalla legislazione internazionale, comunitaria, nazionale e regionale, che includa sia le leggi attualmente in vigore e tutte le loro successive modifiche, sia la futura legislazione in materia; nel caso degli organismi geneticamente modificati, per biodiversità si intendono tutti gli habitat e le specie presenti nel campo di applicazione della presente direttiva". In commissione JURI la portata della definizione di biodiversità è stata notevolmente ridotta. Ai sensi del nuovo emendamento votato si intende tutte le specie e i siti protetti in cui vivono e gli habitat protetti dalla normativa comunitaria e, se cosi decide lo SM, dalla normativa nazionale e regionale.

Misure in caso di minaccia del danno e in caso di danno occorso - Art. 4
E' stato approvato l'em. di compromesso 3 di una portata inferiore rispetto a quanto adottato in commissione ENVI.
Si prevede che, in caso di minaccia del danno, sia l'operatore a dover adottare le misure di riparazione necessaire. L'autorità competente può in qualsiasi momento ingiungere all'operatore di adottare tali misure: se l'operatore non agisce o non si conforma alla richiesta o non è in grado di agire, è l'autorità competente che adotta essa stessa le misure.
La stessa procedura è prevista nel caso in cui il danno ambientale si sia verificato. In ultima analisi, è lo SM che si fa carico di tutte le misure in caso di inadempienza dell'operatore.

Misure di esenzione - Art. 9
In commissione ENVI si era votato per la soppressione delle eccezioni al campo di applicazione del regime di responsabilità ambientale: è stato cancellato il regime che prevede la non responsabilità dell'operatore che agisce sulla base di un'autorizzazione e per quelle emissioni di attività che non erano considerate nocive secondo lo stato delle conoscenze scientifiche.
In JURI il regime di eccezioni è stato invece mantenuto. Rispetto alla proposta della Commissione - che prevede la non responsabilità dell'operatore in caso di conflitto armato, guerra civile e insurrezione - sono state aggiunge, come cause di esonero di responsabilità, atti di terrorismo e vandalismo.
Per le autorizzazioni e lo stato di conoscenze scientifiche, l'operatore non è responsabile per le emissioni o attività specificamente ed esplicitamente consentite (nuovo emendamento) da leggi e regolamenti applicabili o da permessi od autorizzazioni rilasciati all'operatore, nella misura in cui si tratti di rischi abituali rientranti nell'ambito dell'autorizzazione (nuovo emendamento). E' stato inoltre approvato un emendamento che esclude dal campo di applicazione della direttiva quelle attività che corrispondono alle buone pratiche agricole e commerciali.

Misure attenuanti il livello di responsabilità - Art. 10
E' stato votato in JURI un emendamento che prevede misure attenuanti il grado di responsabilità dell'operatore. In sede di decisione del grado di responsabilità dell'operatore e dell'importo dell'indennizzo, l'autorità competente e il tribunale che esamina la questione tengono conto di diversi fattori attenuanti. In particolare, un'emissione o un evento esplicitamente consentiti dal permesso o dall'autorizzazione rilasciata all'operatore possono essere considerati come eccezione almeno per quanto riguarda i rischi ordinari nel quadro dell'autorizzazione. La stessa eccezione è prevista per lo stato di conoscenze scientifiche e tecniche.

Responsabilità solidale - Art. 11
In Commissione ENVI si era votato per la responsabilità finanziaria in solido a meno che una parte non possa dimostrare il suo grado di responsabilità per il danno, nel qual caso l'autorità competente ripartisce i costi tra i diversi operatori o adisce la giurisdizione competente. In caso di vertenza tra gli operatori o tra l'operatore e l'autorità nazionale sul grado della rispettiva responsabilità, la ripartizione dei costi legati al danno è determinata dal giudice competente. Si prevedeva inoltre che la responsabilità doveva essere limitata a una quota proporzionale per gli inquinatori minori nei siti gestiti da una pluralità di operatori, mantenendo la responsabilità finanziaria in solido per gli inquinatori maggiori.
In commissione JURI è passato un emendamento che prevede la ripartizione dei costi tra i diversi operatori corrispondenti alla responsabilità effettiva e diretta di ogni operatore per il danno causato.

Garanzia finanziaria - Art. 16
Ecco che cosa è passato in commissione ENVI: entro 5 anni dalla data di applicazione della direttiva, agli operatori che esercitano una delle attività occupazionali elencate all'all. I è imposto l'obbligo di contrarre un sistema di garanzia finanziaria Per le attività diverse da quelle elencate all'all. I gli operatori possono ricorrere a forme di garanzia finanziaria.
Dopo cinque anni dalla data di applicazione della direttiva, gli Stati membri richiedono agli operatori di contrarre apposite coperture assicurative o altri strumenti di sicurezza finanziaria per garantire il pagamento dei costi relativi alla prevenzione o riparazione dei danni alle acque, al terreno e alla biodiversità.
Sono gli Stati membri che adottano provvedimenti intesi a incoraggiare lo sviluppo di strumenti e mercati di copertura finanziaria da parte degli operatori economici e finanziari competenti.
In commissione JURI la disposizione della garanzia finanziaria è stata considerevolmente indebolita. Si prevede che gli SM prendano le misure necessarie per promuovere un sistema di garanzia finanziaria. Si prevede inoltre che l'operatore responsabile del danno sia ritenuto finanziariamente responsabile per un importo massimo, a seconda del caso e del sito, da calcolarsi in base a una scala mobile definita dagli Stati membri, tenendo conto in particolare dei rischi delle attività e del giro d'affari annuale. Sono stati approvati due altri emendamenti che prevedono che, dopo un periodo di 3 anni dall'entrata in vigore della direttiva, la Commissione può formulare proposte relativa a un'assicurazione obbligatoria o ad altre forme di sicurezza finanziaria. Qualora, entro 5 anni dall'entrata in vigore della direttiva non vengano predisposti nel settore assicurativo strumenti e mercati adeguati di copertura, gli SM adottano misure per istituire un sistema vincolante di copertura assicurativa e garantire che gli operatori dispongano di assicurazione adeguate per le attività di cui all'all. I.

Questione relativa agli OGM - Art. 54
L'em. di compromesso adottato in commissione ENVI invita la Commissione a presentare quanto prima una proposta legislativa sulla responsabilità ambientale per danni causati da OGM in particolare per quel che riguarda la coesistenza. Questo emendamento non è stato votato dalla JURI ed andrà direttamente in plenaria. (em. 68 ENVI).

Revisione della direttiva - Art. 20
In commissione ENVI era stata votata la revisione della direttiva entro 5 anni anni dalla sua entrata in vigore, soprattutto al fine di estendere le attività dell'All. I e di aggiornarsi rispetto ai nuovi sviluppi nel campo della sicurezza finanziaria della valutazione dei danni.
In Commissione JURI la portata di tale norma è stata allargata. Si prevede una revisione, sempre entro 5 anni, al fine di istituire un sistema di gestione della valutazione dei rischi ambientali (ERAM) o altro sistema analogo per la prevenzione dei danni ambientali, come EMAS o ISO; a tal riguardo la Commissione raccomanda di estendere o meno il campo di applicazione della direttiva ai danni causati da altre attività non previste dalla presente direttiva; raccomanda, sulla base dell'esperienza acquisita in Europa in materia di sicurezza finanziaria, un nuovo quadro per creare un sistema di garanzia finanziaria, vincolante e uniforme, o linee guida per i sistemi nazionali; propone, in base al vaglio dell'esperienza acquisita, metodi e approcci comuni per definire valori monetari e meccanismi equi ed efficaci di indennizzo delle perdite.

Definizione di operatore - Art. 2 § 9
In commissione ENVI la definizione di operatore adottata era: qualsiasi persona fisica o giuridica, privata o pubblica che svolge o controlla un'attività compresi il titolare del permesso o dell'autorizzazione e/o la persona che registra o notifica l'attività; la persona a cui è stato delegato un potere economico decisivo sul funzionamento tecnico di tale attività; la persona proprietaria del sito o colui che occupa il terreno. In Commissione JURI non è passato nessun emendamento, per cui si ritorna alla proposta della Commissione che prevedeva nella sua definizione: "operatore", qualsiasi persona che svolge un'attività cui si applica la presente direttiva, compresi il titolare del permesso o dell'autorizzazione a svolgere detta attività e la persona che registra o notifica l'attività medesima. (I Verdi e GUE ripresentano un emendamento che ripristina la definizione di operatore passata in commissione ENVI - vedi sotto)

Emendamenti per l'aula: proposta dei VERDI e GUE
Hanno proposto 16 emendamenti di una portata sicuramente minore di quanto passato in commissione ENVI.

Em. 1 e 2 - Definizione di biodiversità, di stato di conservazione e di stato di conservazione soddisfacente Per la definizione di biodiversità, ripropongono la definizione approvata in commissione ENVI e che include tutte le specie, le zone protette, gli habitat protetti dalla legislazione internazionale, comunitaria, nazionale e regionale, che includa sia le leggi attualmente in vigore e tutte le loro successive modifiche, sia la futura legislazione in materia; nel caso degli organismi geneticamente modificati, per biodiversità si intendono tutti gli habitat e le specie presenti nel campo di applicazione della presente direttiva. Per le definizioni di stato di conservazione si ripresenta un emendamento che riporta la definizione contenuta nelle direttive Habitat.

Em. 3 - Definizione di operatore
Ripresentano la stessa definizione di operatore passata in commissione ambiente elaborato sulla base dell'emendamento di David Bowe.

Em. 4 - Contaminazione del suolo
La definizione di contaminazione del suolo passata in commissione JURI è quella proposta dalla Commissione. Essa esclude le radiazioni dalle cause di contaminazione. Si ripresenta l'em. passato in ENVI diretto ad includere anche le radiazioni tra le cause di contaminazione.

Em. 5 e 14 - Enti interessati La definizione di entità qualificate non è stata modificata in commissione JURI. Pertanto, dall'attuale formulazione si evince che solo le organizzazioni il cui statuto prevede espressamente un ruolo di protezione dell'ambiente siano considerate enti interessati. Si ripresenta un emendamento diretto ad allargare la definizione di enti interessati a tutti gli enti che hanno un interesse di protezione dell'ambiente. Infine, si ripresenta un emendamento che legittima gli enti interessati a intraprendere azioni legali contro gli operatori anche in caso di minaccia di imminente danno ambientale.

Em. 6 - Definizione di danno ambientale
Si ripresenta l'em. passato in commissione ENVI che riprende le definizioni della direttiva Habitat. Inoltre, nella definizione di danno al terreno si ripresenta l'em. che prevede la contaminazione di ogm tra le cause di contaminazione.

Em. 7 - Campo di applicazione della direttiva
Ripresentano un emendamento di una portata inferiore rispetto a quello votato in Commissione ENVI. Si prevede che la direttiva si applica al danno ambientale e al danno alla biodiversità causato o che potrebbe essere causato da attività elencate nell'All. I (in commissione ENVI l'allegato era stato cancellato come riferimento alla responsabilità e utilizzato solo come base per la garanzia finanziaria obbligatoria) e ad ogni sostanza usata nell'esercizio di qualsiasi attività. Poi si aggiunge che 5 anni dopo l'entrata in vigore della direttiva questa si applica indistintamente ad ogni attività professionale (anche a quelle non elencate all. I). La direttiva non si applica al danno ambientale causato al trasporto marittimo laddove la responsabilità è prevista dalle convenzioni internazionali (elencate nella proposta della Commissione) a meno che queste non siano state ratificate o in vigore. Entro 5 anni dall'entrata in vigore della direttiva, la Commissione propone un'analisi delle convenzioni internazionali maggiormente rilevanti.

Em. 8 e 9 - Rischio di danno e danno verificato
Ripresentano un emendamento diretto a rafforzare la responsabilità dell'operatore in caso di minaccia, anche sospetta, di danno ambientale.

Em. 11 e 12 - Eccezioni e Fattori attenuanti il grado di responsabilità
Si ripresenta l'em. diretto ad eliminare il permit defence e lo state of art defence come cause di esonero della responsabilità. Si prevede però che gli SM possano decidere se le autorità competenti debbano prendere in considerazione il fatto che gli operatori abbiano rispettato i permessi e lo stato delle conoscenze nel momento in cui si è verificato il danno.

Em. 13 - Responsabilità solidale
Si reintroduce il concetto di responsabilità solidale

Em. 15 - Garanzia finanziaria
Si ripresenta un emendamento che prevede l'obbligo per gli SM di assicurarsi che gli operatori utilizzino appositi sistemi di garanzia finanziaria entro 3 anni dall'entrata in vigore della direttiva per alcune attività dell'All. I considerate più pericolose. Per le altre attività dell'All. I si dà tempo 6 anni dall'entrata in vigore. Si prevede inoltre, che sempre 6 anni dopo l'entrata in vigore della direttiva, si presenterà una proposta in merito alle soglie massime e minime relative alle attività dell'Annex I.

Em. 16 - Modifica All.I
Si ripresenta l'em. che inserisce la normativa sugli OGM nell'allegato I.