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Società Cooperativa Europea



Evelyne GEBHARDT (PSE, D)
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante statuto della società cooperativa europea
Doc.: A5-0146/2003
Procedura: Codecisione, prima lettura

Proinsias DE ROSSA (PSE, IRL)
Relazione sul progetto di direttiva del Consiglio che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori
Doc.: A5-0127/2003
Procedura: Consultazione legislativa
Dibattito: 13.05.2003

La commissione per gli affari giuridici ha adottato la relazione di Evelyne GEBHARDT (PSE, D) con un emendamento che fissa una base giuridica tale da trasformare la procedura di consultazione in procedura di codecisione. L'articolo 308 del Trattato CE (proposto dal Consiglio) potrebbe essere usato come base giuridica solo in assenza di altre disposizioni nel Trattato in grado di conferire agli organi comunitari i poteri d'azione per varare il provvedimento legislativo in questione. L'organo parlamentare sostiene che la proposta dovrebbe essere basata invece sull'articolo 95 (ex articolo 100a), che tratta dell'avvicinamento delle disposizioni amministrative e legislative degli Stati membri in vista della creazione e del funzionamento del mercato interno. L'articolo 95 è una "lex specialis" rispetto all'articolo 308 ed è la base giuridica corretta per un regolamento volto essenzialmente all'armonizzazione della legislazione degli Stati membri e alla riduzione degli ostacoli giuridici al funzionamento del mercato interno, piuttosto che alla creazione di una nuova legge "sovranazionale".

L'altra direttiva in discussione sulla società cooperativa europea (SCE) riguarda il coinvolgimento dei lavoratori. La commissione per l'occupazione e gli affari sociali, nella relazione di Proinsias DE ROSSA (PSE, IRL), critica la scelta del Consiglio per quanto riguarda la base giuridica: i deputati ritengono che debba essere l'articolo 137 del Trattato e non l'Articolo 308 (nonostante anche l'articolo 137 preveda solo una consultazione del Parlamento) ed hanno adottato alcuni emendamenti di rilievo:

· Il diritto alla negoziazione sul coinvolgimento dei lavoratori non deve essere limitato alla fase di costituzione di una SCE: nel caso di una ristrutturazione importante (ad esempio fusione, integrazione di altre imprese e società) deve essere possibile avviare nuovi negoziati;
· la definizione di "partecipazione" è stata ampliata per sottolineare che la partecipazione è un compito permanente e non un diritto una tantum;
· le modalità di elezione o designazione dei rappresentanti dei lavoratori devono promuovere un equilibrio fra uomini e donne;
· l'elezione o la designazione dei rappresentanti dei lavoratori nell'organo di amministrazione o di vigilanza deve svolgersi in conformità con le prassi o le disposizioni legislative nazionali degli Stati membri.

(Dall'Anteprima Parlamentare)


La posizione del PSE

Il dossier concernente la Società Cooperativa europea (SCE) - che sarà votato durante la sessione plenaria di maggio - si basa su due atti legislativi separati, da un lato il Regolamento relativo allo Statuto della SCE e, dall'altro, la direttiva relativa allo Statuto della SCE per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.
Per la relazione sul Regolamento sullo Statuto della SCE, di cui è relatrice E. Gebhart (PSE, tedesca), la competenza di merito è della commissione Giuridica e Mercato Interno, mentre per la relazione sulla direttiva per il coinvolgimento dei lavoratori, di cui è relatore P. De Rossa (PSE, irlandese), la competenza è della commissione Occupazione e Affari Sociali. La questione della creazione di una SCE è di particolare importanza per il PSE, dato che il nostro gruppo costituisce l'interlocutore privilegiato, e di riferimento, della gran parte degli attori e degli operatori appartenenti al mondo economico e sociale della realtà delle cooperative. Le due relazioni, che fanno capo a due relatori socialisti, sono strettamente correlate e necessitano di coerenza rispetto all'approccio e alle rivendicazioni di merito nei confronti del Consiglio.
L'importanza, e l'urgenza, di una positiva soluzione per la creazione della SCE derivano anche dal fatto che questo dossier è stato fermo per decenni poiché il Consiglio non trovava l'unanimità sullo Statuto della SCE a causa di veti incrociati (legati anche alla Società europea). L'iter del dossier della SCE è stato particolarmente accidentato, sono trascorsi trent'anni dalla prima proposta della Commissione, ma solo nel dicembre del 2000 il Consiglio ha finalmente raggiunto un accordo politico sul merito, sul contenuto del regolamento e della direttiva collegati alla creazione della SCE; e finalmente il PE può di nuovo pronunciarsi su questa importante questione.


Il regolamento sullo Statuto della Società Cooperativa Europea
1991/0388 (CNS)
Relatrice Evelyne GEBHART, PSE

La Commissione aveva sottoposto una proposta di Statuto della SCE al Parlamento europeo nel 1992, tale proposta fu oggetto di una prima lettura in codecisione da parte del PE nel 1993, che fu riconfermata nel 1999 (dopo Amsterdam) con una diversa base giuridica (art. 95 del Trattato, ravvicinamento delle legislazioni). Nell'ottobre del 2002 - facendo seguito all'accordo politico del dicembre 2000 - il Consiglio, deliberando all'unanimità, ha nuovamente consultato il PE su una nuova propostadel regolamento sullo Statuto della SCE , radicalmente modificata, sulla base di una nuova base giuridica (art. 308 del Trattato, mercato comune, poteri impliciti) che prevede la semplice consultazione del PE e non più la codecisione.
Di fronte a questo cambiamento di base legale, ingiustificato, la reazione della relatrice e della stragrande maggioranza dei membri della commissione Giuridica e Mercato Interno, nei confronti del Consiglio, è stata molto decisa e netta. Secondo la relatrice è inaccettabile che il PE veda il proprio ruolo mortificato, le sue prerogative e i suoi poteri in termini di codecisione non riconosciuti. Conseguentemente, la relatrice, sempre d'accordo con l'insieme dei gruppi politici nella commissione JURI, aveva deciso di presentare un solo emendamento alla proposta di Statuto per la SCE con l'obiettivo di chiedere il cambiamento della base giuridica e, eventualmente, in caso di rifiuto da parte del Consiglio, ricorrere alla Corte di Giustizia.
La contestazione della JURI rispetto alla base giuridica - che chiede l'articolo 95 anziché l'articolo 308 come base giuridica per il regolamento sullo Statuto della SCE - è confortata dal parere del servizio giuridico del PE E si basa sul fatto che l'articolo 95 costituisce lex specialis rispetto all'articolo 308 (del resto l'art. 95 venne indicato dal Consiglio come base giuridica per le tre proposte di regolamento del 1991 per la cooperativa europea, la associazione europea e la mutua europea, così come per la proposta originaria relative alla Società per azioni europea).
Secondo l'interpretazione della relatrice, la proposta di regolamento per lo Statuto della SCE crea una struttura societaria di diritto europeo autonoma, ma parallela alle forme societarie nazionali, infatti diversi aspetti dello Statuto della SCE richiamano in causa il diritto nazionale dello Stato nazionale in cui la cooperativa ha sede. Si tratterebbe quindi di un'armonizzazione e di ravvicinamento legislativo, in sostanza della rimozione degli ostacoli che si frappongono al funzionamento del Mercato Interno. Il regolamento in questione, non introduce disposizioni organizzative esaustive per il "modello cooperativo europeo", ne regola la struttura facendo riferimento sistematico al diritto nazionale del paese in cui la società cooperativa ha sede; per altro, tale regolamento non disciplina questioni attinenti alla fiscalità e alla concorrenza, ai diritti di autore e di insolvenza.
Date queste premesse di fondo, la posizione della relatrice e della commissione Giuridica e Mercato Interno mirava, in modo pregiudiziale, a tutelare e difendere le prerogative del Parlamento europeo di fronte a un Consiglio sempre meno rispettoso delle regole del processo di codecisione interistituzionale. Le questioni di contenuto e di merito relativamente alla proposta di regolamento della SCE venivano poste come subordinate alla soluzione del problema della base giuridica.

Il parere della commissione economica e monetaria riproduce la posizione della JURI.

Il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, invece, non si concentra esclusivamente alla base giuridica, ma tende a introdurre all'interno del regolamento i cambiamenti necessari per armonizzare lo Statuto con le previsioni relative alla direttiva sulla coinvolgimento dei lavoratori. Le priorità di questo parere consistono nel chiedere un cambiamento della base giuridica, nel garantire che i diritti di informazione e consultazione dei lavoratori siano rispettati pienamente nella fase precedente alla registrazione di una SCE e ad ogni eventuale cambiamento o trasformazione della struttura della SCE stessa, e nel salvaguardare i diritti dei lavoratori esistenti prima della creazione della SCE. Relativamente alla base giuridica, si sottolinea come la semplice consultazione del PE sulla base dell'art. 308 sminuisca il ruolo del PE e rivendica come base l'art.95, secondo le indicazioni stesse del parere del Servizio giuridico del PE. In questo caso, quindi, si contesta la base giuridica ma si mette mano al testo del regolamento proponendo emendamenti al testo del regolamento. Rispetto al diritto di informazione e consultazione dei lavoratori, gli emendamenti proposti mirano a fare in modo che, nel caso di costituzione di SCE, si considerino le implicazioni in termini di occupazione e si attribuisca ai lavoratori il diritto, ed il tempo necessario, di emettere un parere prima della decisione di costituzione (o di trasferimento della sede sociale, di fusione o di cessazione, ecc.) della SCE. L'organo di direzione o di amministrazione deve tener conto degli effetti sull'occupazione delle decisione prese e devono considerare il parere emesso dai rappresentanti dei lavoratori.


La direttiva che completa lo statuto della SCE per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori
1991/0389 (CNS)
Relatore Proinsias De Rossa, PSE

Il relatore, rammaricandosi del fatto che il dibattito attuale sulla questione della SCE sia dominato dal conflitto sulla base giuridica, sottolinea come, nel caso della direttiva sul coinvolgimento dei lavoratori, la base legale congruente sia l'articolo 137 del Trattato, come chiede l'emendamento n. 1 della relazione della commissione Occupazione e Affari Sociali.
Il relatore, in sintonia con la posizione dei membri della propria commissione, teme che concentrare l'azione del PE solo sul conflitto sulla base giuridica, con l'eventuale ricorso alla Corte, possa avere delle ricadute assai negative rispetto al rinvio ulteriore del dossier della SCE (tanto attesa dal mondo dell'economia sociale) e a possibili implicazioni per la Società europea.
La relazione di De Rossa si fonda sulla considerazione basilare secondo cui la nuova entità della SCE è fortemente richiesta dai numerosi attori del mondo economico e sociale del settore delle cooperative (che aspettano da più di 30 anni), e che l'importanza di arrivare ad una conclusione positiva per la SCE - alla costruzione di un modello sociale europeo forte, prima dell'allargamento - sia prioritaria rispetto a conflitti interistituzionali. Il relatore propone la possibilità di trovare un compromesso sulla SCE, con la relatrice E. Gebhart, tra il PE ed il Consiglio, tale per cui il PE possa accettare la base giuridica proposta dal Consiglio se quest'ultimo accetta di accogliere determinati emendamenti presentati dal PE.
Coerentemente, il relatore ha concentrato i suoi emendamenti su punti centrali della proposta di direttiva, ribadendo i concetti principali già espressi dal PE rispetto al coinvolgimento dei lavoratori rispetto alla SCE. In particolare, gli emendamenti introducono:
- il diritto alla partecipazione dei lavoratori, non limitato al momento dell'istituzione della SCE, ma anche quando si verificano modifiche strutturali sostanziali, quindi nel caso di fusioni, di integrazioni con altre imprese o società;
- la partecipazione è definita come una modalità ed una pratica permanente, non come un diritto una tantum;
- la previsione secondo cui i rappresentanti dei lavoratori debbano essere eletti e /o nominati in seno agli organismi di amministrazione e vigilanza secondo quanto già prevedono diverse legislazioni nazionali.
A ciò sono stati aggiunti emendamenti che introducono elementi nuovi, in particolare:
- si introduce la parità di genere, raccomandando che la selezione e l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori rispetti un equilibrio tra donne e uomini;
- si fa riferimento alla responsabilità sociale dell'impresa, anche come tema di discussione all'interno delle riunioni annuali tra direzione e rappresentanti dei lavoratori;
- una clausola di salvaguardia secondo cui i rappresentati dei lavoratori devono beneficiare di un livello di protezione almeno pari a quello previsto a livello nazionale;
- un emendamento specifico per sopprimere una clausola introdotta dal Consiglio secondo si consente agli Stati membri di non applicare le disposizioni in materia di partecipazione dei lavoratori nel caso di fusione di due cooperative.